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19/06/2009
Fisco: ecco cosa sapere sugli Interessi passivi sui mutui

Fisco: ecco cosa sapere sugli Interessi passivi sui mutui Dott. Marcello Laura Continuiamo l’esame degli oneri e spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi affrontando il discorso degli interessi passivi sui mutui. Sono detraibili dall’imposta sul reddito gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno 2008 in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili. Oltre agli interessi passivi sono detraibili anche gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, come: · l’importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta; · la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione; · gli oneri fiscali compreso l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato; · la spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, escluso quello di compravendita, sia per le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca; · la cd. “provvigione” per scarto rateizzato. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi ed oneri accessori relativi alla parte del mutuo che copre detto costo aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Ad esempio, se a fronte dell’acquisto di una casa al prezzo di 100.000 euro è stato erogato un mutuo di 120.000 euro, gli interessi passivi saranno detraibili per la quota pari all’ 83,33% (100.000 : 120.000 = 83,33 %). Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da: · mutui stipulati nel 1991 e 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione ( ad esempio per motivi di ristrutturazione ); · mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Attualmente, i casi in cui gli interessi passivi sui mutui sono detraibili riguardano: · l’acquisto della abitazione principale, cioè della casa da adibire a residenza o abitazione principale; · l’acquisto di immobili diversi dalla casa di abitazione se stipulati prima del 1993; · la ristrutturazione edilizia per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, di restauro e ristrutturazione degli edifici; · la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale per mutui stipulati dal 1998; · mutui e prestiti agrari. Interessi passivi per mutui ipotecari per l’abitazione principale Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini antro il secondo grado). Il limite alla detrazione è da quest’anno fissato in euro 4.000. In caso di contitolarità del contratto di mutuo, il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi ed oneri sostenuti ed è detraibile in misura uguale tra le parti contitolari del mutuo (ad esempio, per i coniugi contitolari il limite di detrazione è di euro 2.000 per ciascuno). Nel caso in cui il coniuge contitolare è fiscalmente a carico dell’altro coniuge, quest’ultimo può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La condizione principale per la detrazione degli interessi è che l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e l’acquisto deve essere avvenuto nell’anno antecedente o in quello successivo al mutuo. Non si tiene conto di eventuali variazioni dell’abitazione dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. Altrettanto non si tiene conto del trasferimento della residenza per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione dei casi sopra citati, tuttavia, qualora il contribuente successivamente adibisca nuovamente l’immobile ad abitazione principale da quel momento è possibile nuovamente fruire della detrazione. Ristrutturazione dell’immobile: qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione e, comunque, entro due anni dall’acquisto. Immobile locato: se l’acquisto riguarda un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale
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